La riforma dell’art. 403 del codice civile

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La legge 206/2021 ha riscritto l’art. 403 del codice civile e, vista le deriva totalitaria della repubblica italiana, non è peregrino il dubbio che la riforma possa comportare il rischio che i minori vengano sottratti alle famiglie che non vogliano vaccinare i figli.
Facciamo dunque un po’ di chiarezza.

Ecco il vecchio testo dell’art. 403 c.c.:


c.c. art. 403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Ed ecco il nuovo testo del primo comma:

c.c. art. 403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La riforma disciplina poi il procedimento per la convalida del provvedimento della pubblica autorità. Mentre fino ad oggi il procedimento era poco chiaro e rimesso alla pratica giudiziaria oggi ci sono delle norme procedurali piuttosto stringenti dettate a tutela dei minori e delle famiglie. In particolare, è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero e del tribunale per i minorenni entro termini estremamente ridotti con la previsione della perdita di efficacia del provvedimento che allontana il minore dalla famiglia in caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dalla nuova norma. Si può, quindi, affermare che la riforma rappresenti un miglioramento rispetto alla disciplina previgente.

Può la mancata vaccinazione del minore costituire un “grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica”?

Su questo tema esiste già una copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie già esistenti. I giudici sono dell’opinione che l’opposizione dei genitori alle vaccinazioni obbligatorie che sia fondata su posizioni ideologiche o di generica contrarietà ai vaccini legittima l’intervento del tribunale per i minorenni finalizzato ad imporre la vaccinazione “a tutela del minore”. Ugualmente l’orientamento prevalente dei giudici è di ritenere sempre prevalente la decisione del genitore che voglia far effettuare la vaccinazione obbligatoria rispetto a quella del genitore contrario.

In altri termini, i giudici possono intervenire per costringere i genitori ad effettuare le vaccinazioni obbligatorie perché ciò è ritenuto un intervento autoritativo nell’interesse del minore che deve essere, ad avviso della giurisprudenza, protetto da decisioni irresponsabili dei genitori. L’unica strada in un caso del genere per opporsi vittoriosamente alla pretesa delle autorità di sottoporre a vaccino forzoso un minorenne è quello di dimostrare mediante certificazioni ed analisi mediche che nel caso specifico la vaccinazione è controindicata o rischiosa.

Come potrebbe incidere questo quadro legale e giurisprudenziale sulla questione delle vaccinazioni contro la malattia Covid-19? Le vaccinazioni in questione non sono obbligatorie e, pertanto, l’orientamento formatosi in relazione alle vaccinazioni che invece sono imposte non potrebbe estendersi. Se i genitori sono d’accordo nel non sottoporre i figli alla vaccinazione contro la malattia Covid-19 è estremamente improbabile se non quasi impossibile che si possa ipotizzare un intervento d’autorità, indipendentemente dal testo, nuovo o vecchio, dell’art. 403 del codice civile.

Di contro, se i genitori sono in disaccordo, si sono già registrate numerose decisioni che attribuiscono prevalenza alla decisione del genitore vaccinista. Vi è, quindi, un favore preconcetto dei magistrati per l’effettuazione della vaccinazione, indipendentemente da una effettiva conoscenza da parte dei giudici del tema vaccinale, giacché si tratta di giuristi di cui si deve ritenere che abbiano una conoscenza scarsa o nulla in materia di immunologia o microbiologia. In altri e più semplici termini: nella decisione tra il pregiudizio a favore dei vaccini e quello contrario i giudici sono quasi sempre dalla parte del primo. Il che non toglie che si tratta di opinioni preconcette.

Chi è la “pubblica autorità” che può intervenire secondo l’art. 403 c.c.? Si tratta dell’autorità di pubblica sicurezza (polizia giudiziaria) oppure del Sindaco che opera attraverso il servizio sociale. In entrambi i casi chi effettivamente assume le decisioni è sempre il servizio sociale. C’è il rischio che il rifiuto di vaccinare i figli comporti la revoca della potestà genitoriale o il collocamento dei minori in case-famiglia? Questo pericolo è estremamente remoto. È più probabile che il tribunale per i minorenni ordini ai genitori di effettuare la vaccinazione. Possiamo quindi stare tranquilli?

Certamente non possiamo stare tranquilli, ma non perché è stato modificato l’art. 403 c.c. che, anzi, introduce qualche garanzia in più. Non abbiamo ragione di stare tranquilli perché l’intero sistema della tutela dei minori è improntato ad una visione paternalistica del rapporto tra cittadini e stato. Lo stato ritiene si sapere meglio dei genitori cosa sia salubre ed opportuno per i minori ed è disposto ad intervenire in modo violento per imporre la sua volontà su quella dei sudditi. Questa è la cruda realtà che la previsione di procedure di garanzia e l’intervento di organi “imparziali” non è in grado di nascondere.

Al postutto la questione è molto semplice: di chi sono i figli, dello stato o dei genitori? In un mondo libero e fondato su principi di diritto naturale non vi sarebbero dubbi sul fatto che tutte le decisioni sull’educazione della prole, ivi comprese quelle mediche, devono essere necessariamente prese dai genitori che sono responsabili per i loro figli sino a che questi non saranno in grado di provvedere per sé stessi. Il rischio che un sistema libero e privo di controlli pubblici possa far sì che siano adottate decisioni errate o che avvengano addirittura abusi sui minori è inferiore a quello dei danni che il sistema pubblico di controllo sull’educazione dei minori produce, come è dimostrato dai molti casi in cui l’intervento dei servizi sociali è stato un rimedio ben peggiore del male.

Chi tutelerebbe i minori in un sistema libero?
Anzitutto è facile immaginare che sorgerebbero – e già ve ne sono – associazioni aventi lo scopo di aiutare famiglie e minori in difficoltà, ma queste sarebbero istituzioni private, finanziate da chiunque vi abbia interesse e sarebbero prive di poteri coercitivi. Non c’è alcun bisogno di autorità pubbliche per fare ciò che le persone sono perfettamente in grado di organizzare da sé.

Poi gli abusi dei genitori in danno dei loro figli non sfuggirebbero alle sanzioni penali.

Che fare?

Ci stiamo rendendo sempre più della natura tirannica ed ingiusta del sistema in cui viviamo in cui i diritti individuali vengono sistematicamente calpestati e violati. Una delle proposte da sostenere con vigore sarebbe quella di abolire l’intero sistema di intervento dello stato nella vita delle famiglie. A partire dal matrimonio che dovrebbe essere un contratto privato sino a tutte le disposizioni in materia di minorenni, di intervento dei servizi sociali, di autorità sanitarie e, ovviamente, per finire con tutte le regole in materia di vaccini obbligatori. Proviamo ad immaginare una società libera, senza il peso delle istituzioni pubbliche, sempre inutili e dannose. Liberare la mente dalla gabbia nella quale è stata chiusa dall’educazione statale di cui tutti siamo vittime non potrà che farci del bene.

Avvocato Alessandro Fusillo.

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