VADEMECUM per gli insegnati e gli appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione – Difendersiora.it

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1. A chi si applica l’obbligo di vaccinazione?

Il nuovo obbligo introdotto dal decreto-legge 172 si applica a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
I centri educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 sono: a) nidi e micronidi; b) sezioni primavera; c) spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.

    2. Si applica al personale ATA?

Il decreto non lo chiarisce. L’interpretazione più logica è che l’obbligo si applichi solo al personale che ha contatti con gli studenti. Pertanto, del personale ATA l’obbligo vale per i seguenti profili: – Area A (Collaboratore Scolastico), Area B-IF (infermiere). Per gli altri l’obbligo non è previsto.

    3. Si applica alle università?

No, l’obbligo riguarda solo il personale scolastico, non quello degli atenei e delle università.

    4. Da quando si applica l’obbligo?

Dal 15 dicembre 2021. Fino a quella data non c’è obbligo di vaccinazione e si va a lavorare con il certificato verde Covid-19 (green pass). Molti dirigenti scolastici stanno già inviando le lettere con l’invito alla vaccinazione. Non possono farlo perché l’obbligo entra in vigore solo il 15 dicembre. Se doveste ricevere una lettera già ora, trovate qui il modello di risposta.

    5. Cosa succede dal 15 dicembre 2021?

Il procedimento è il seguente:
    • Il dirigente scolastico deve verificare se risulti la vaccinazione del personale scolastico mediante l’accesso alla Piattaforma nazionale-DGC;
    • Se non risulta la vaccinazione deve scrivere a coloro che non siano vaccinati chiedendo loro di documentare, entro cinque giorni, in alternativa:
    • certificato di vaccinazione,
    • certificato di un medico di medicina generale che attesti l’esenzione dal vaccino per ragioni di salute,
    • certificato di un medico di medicina generale che attesti il differimento del vaccino (ad esempio perché sono in corso analisi cliniche o allergologiche),
    • certificato di guarigione dal Covid-19 che impedisce di effettuare il vaccino prima che siano trascorsi da sei a dodici mesi dalla guarigione stessa,
    • presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dalla ricezione dell’invito del dirigente scolastico. N.B.: molti centri vaccinali o farmacie non danno appuntamenti ma effettuano le vaccinazioni direttamente quando ci si presenta.
Questo non deve interessarci. L’importante è produrre un documento al dirigente scolastico con il quale si è fatta la richiesta di vaccinazione. Quindi occorre scrivere al centro vaccinale o alla farmacia una lettera raccomandata o una pec (il modello è allegato qui) con la richiesta di vaccinazione. Subito dopo invieremo (entro i 5 giorni dal ricevimento dell’invito alla vaccinazione del dirigente scolastico) la comunicazione che trovate qui cui occorre allegare una copia della prenotazione del vaccino.

    6. Cosa fare dopo aver prenotato il vaccino?

Dopo la prenotazione del vaccino, qualche giorno prima dell’appuntamento occorre scrivere alla farmacia o al centro vaccinale dove si è fatta la prenotazione la lettera che è allegata qui accompagnata dal consenso informato allegato qui. N.B.: la lettera va mandata con raccomandata a/r o pec.

    7. Questa strategia eviterà la mia sospensione?

Probabilmente no. Il governo sta facendo pressioni sui dirigenti scolastici perché applichino la nuova normativa senza curarsi delle molte argomentazioni che la rendono inapplicabile e illegale. Le lettere e le procedure descritte servono, però, a metterci in una posizione migliore nelle cause che saranno promosse.

    8. Cosa accade se non mi vaccino nei venti giorni dalla comunicazione del dirigente scolastico?

Il dirigente dovrà inviare una nuova comunicazione con l’accertamento della mancata vaccinazione e la sospensione dal servizio. Con questa comunicazione il dirigente scolastico dovrà anche dichiarare l’impossibilità di adibire il/la dipendente sospeso/a mansioni diverse che non comportino rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2.

    9. Quanto dura la sospensione?

La sospensione dura fino al 15 giugno 2022.

    10. Posso chiedere un assegno alimentare durante la sospensione?

L’art. 500 del TU della scuola (297/1994) prevede la corresponsione di un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio durante la sospensione disciplinare. Il caso previsto dal decreto-legge 172/2021 è un po’ diverso perché non si tratta di una sospensione disciplinare, ma il nostro consiglio è di chiedere comunque la corresponsione dell’assegno alimentare. Il modello di lettera per chiederlo è allegata qui.

    11. Che fare durante la sospensione?

Ogni crisi è anche un’opportunità. Molti genitori non vogliono più mandare i figli nelle scuole che si sono trasformate in istituzioni di tortura dei bambini e dei ragazzi. Tanti stanno organizzando l’istruzione parentale. C’è una grande opportunità per gli insegnanti per cominciare a collaborare con le famiglie e organizzare l’istruzione dei figli fuori dal sistema statale.

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