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Doppia pronuncia a favore degli operatori sanitari non vaccinati sospesi.

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Oggi, martedì 4 gennaio, il quotidiano “Il Giorno” riporta la notizia “Sospesa infermiera non vaccinata. Il Tribunale ripristina l’aspettativa. Accolto il ricorso contro lo stop: rapporto di lavoro già sospeso. L’ospedale dovrà versare tutte le indennità arretrate”.

Un’infermiera di un ospedale milanese, in servizio da trent’anni, quattro mesi fa è stata sospesa dalla sua Asst perché non vaccinata, appena otto giorni dopo aver ottenuto dall’Inps un periodo di due anni di aspettativa retribuita per assistere un parente, riconosciuta dal “congedo straordinario” ai sensi della legge n.151 del 2001 che tutela le situazioni di gravità previste dall’articolo 3 comma 3 legge n.104 del 1992.

Ora il Tribunale del Lavoro ha dichiarato illegittimo il provvedimento e condannato l’Azienda sociosanitaria territoriale a versare alla donna le indennità non percepite in questo periodo.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza del giudice Eleonora Maria Velia Porcelli, il 6 settembre 2021 l’infermiera è andata in aspettativa biennale, come previsto dalla legge 104 del 1992. Successivamente, il 14 settembre, la donna ha ricevuto dall’Ats la “comunicazione dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale”

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