Legittimità costituzionale dell’invio delle armi all’Ucraina?

di Carlo Lottieri

Discutendo l’interpretazione di Giuliano Amato della legittimità costituzionale dell’invio delle armi all’Ucraina, Michele Ainis ha affermato che «una condizione di cobelligeranza – come è di fatto quella dell’Italia che rifornisce di armi un paese in guerra – difficilmente può essere coperta dall’ombrello dell’articolo 11, soprattutto se si vuole interpretare lo spirito e la mentalità dei costituenti che hanno scritto quella norma”.

Ainis aggiunge: «Credo che le letture evolutive dell’articolo 11 siano lecite, ma deformanti. Amato dice che la nostra non è una Costituzione pacifista: è vero, la guerra è disciplinata in 6 norme costituzionali e la Carta ammette la guerra difensiva. Ma l’equivoco è sul perimetro di questa guerra difensiva.

Evidentemente i costituenti si riferivano a una guerra condotta sul territorio italiano contro un aggressore esterno.

L’idea che invece si possa giustificare l’intervento italiano in un conflitto tra altri due contendenti non regge: a quel punto, se intervenissimo ogni volta che uno Stato ne aggredisce un altro, dovremmo entrare in guerra con mezzo mondo.

Per le norme costituzionali, l’unica difesa legittima è quella del territorio e della popolazione italiana».

Avendo conosciuto l’imperialismo fascista e la guerra, i padri costituenti avevano adottato – di fatto – una prospettiva tendenzialmente isolazionista.

Peccato che, anche stavolta, la Costituzione si riveli carta straccia.

Rispondi