La risposta della regione FVG…

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…alla richiesta di revoca del consenso al trattamento dei propri dati sanitari.

La regione Friuli Venezia Giulia tramite il direttore generale dott. Franco Milan ha risposto con un dettagliato documento alla richiesta di revoca.

Vi suggerisco di dedicare 10 min. del vostro tempo alla lettura del documento che riporto qui di seguito:

lettera – PEC -Direzione generale

Oggetto: Istanza inerente il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Gent. Le Sig./Sig.ra,

con riferimento all’istanza trasmessa all’Amministrazione scrivente, è necessario chiarire che il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. È un “contenitore virtuale” nel quale è riposta e ordinata tutta la Sua documentazione sanitaria. In seguito alle modifiche normative introdotte dal D.L. 34/2020 il FSE di tutti gli assistiti è attivato per legge.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha costituito, ai sensi del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nella regione Friuli Venezia Giulia il FSE è inserito nella piattaforma digitale sanitaria denominata “Se.Sa.Mo.” (Servizi Sanitari in Mobilità) a cui si accede dal link www.sesamo.sanita.fvg.it, dove è possibile trovare ogni informazione aggiornata e esaustiva rispetto a:

  • quali documenti contiene il Fascicolo sanitario elettronico;
  • chi può accedere ai dati contenuti suo Fascicolo sanitario elettronico;
  • che cosa si può fare con i servizi legati al Fascicolo sanitario elettronico;
  • quali sono i vantaggi nell’abilitare il Fascicolo sanitario elettronico.

Inoltre, tutte le attività sul FSE sono registrate e possono essere a Lei notificate con avvisi automatici inviati via email e generati al verificarsi di eventi, quali ad esempio:

  • accesso all’elenco dei documenti del suo FSE;
  • accesso ad un documento del suo FSE;
  • notifiche sugli accessi degli operatori sanitari;
  • accesso all’elenco dei documenti del suo FSE da parte di un operatore sanitario;
  • accesso ad un documento del suo FSE da parte di un operatore sanitario;
  • nuovi documenti sul FSE;
  • inserimento di una nuova ricetta dematerializzata (DEM) nel suo FSE.

Cosa c’è di nuovo?

Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha modificato l’art. 12 del D.lgs. 179/2012 nel senso che tutte le prestazioni sanitarie fruite dai cittadini devono confluire automaticamente nel FSE. Tale alimentazione non determina alcun automatismo circa la possibilità di accesso e di lettura di tali documenti da parte dei soggetti e degli esercenti le professioni sanitarie che La prenderanno in cura sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociosanitari regionali, sia al di fuori degli stessi. Detti soggetti non possono accedere al FSE se non previa acquisizione del Suo consenso (c.d. consenso alla consultazione), che può essere sempre revocato.

Resta ovviamente fermo il diritto a Lei riconosciuto dalla disciplina di settore di oscurare singoli dati o documenti, che non saranno più consultabili attraverso il Fascicolo da parte degli altri soggetti che La prenderanno in cura.

L’esercizio del diritto di oscuramento, il mancato consenso alla consultazione, così come la successiva revoca, non pregiudicano il diritto all’erogazione di alcuna prestazione sanitaria.

I trattamenti effettuati dalla Regione

A riscontro della Sua richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR, si rappresenta che la Regione tratta, come definito dall’art. 12 commi 2 e 6 del D.lgs. 179/2012, i dati personali di cui al Fascicolo sanitario esclusivamente per finalità:

  • di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
  • di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

La Regione può accedere ai dati consultabili attraverso il FSE, ma i dati oggetti del trattamento devono essere privati di tutti gli elementi identificativi diretti dell’assistito. In altri termini, la Regione non può consultare i Suoi dati identificativi diretti quali:

  1. nome e cognome;
  2. codice fiscale;
  3. giorno e mese di nascita per gli assistiti con età superiore all’anno compiuto;
  4. giorno di nascita per gli assistiti con età inferiore all’anno compiuto;
  5. estremi di documenti di identità;
  6. via e numero civico di residenza o di domicilio
  7. recapiti, telefonici o digitali, personali;
  8. copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
  9. informazioni non strutturate di tipo testuale;
  10. informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).

La Regione, pertanto, effettua trattamenti di dati personali pseudonimizzati, ovvero con modalità tali che non consentono l’immediata e diretta associazione all’anagrafica della persona cui si riferiscono e ne rendono inattuabile, a mezzo degli ordinari strumenti a disposizione degli operatori, l’estrazione di copia.

La Regione non comunica i Suoi dati personali a soggetti terzi.

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Non esistono processi decisionali automatizzati effettuati a mezzo del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Con riferimento ai diritti riconosciuti in capo agli interessati si rinvia all’informativa per il trattamento dei dati personali presente alla pagina https://sesamo.sanita.fvg.it/sesamo/#/apriti_sesamo.

I trattamenti effettuati dai Soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociosanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie

I Soggetti del Servizio sanitario e dei servizi sociosanitari regionali, nonché tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito, possono accedere al Suo FSE per finalità di cura solo se Lei ha prestato uno specifico consenso.

Attraverso il FSE il personale sanitario che ha in cura l’assistito può accedere ai dati e ai documenti sanitari relativi a referti, lettere di dimissione ospedaliera, prescrizioni, ecc., riferiti agli eventi sanitari a Lei occorsi.

Nel FSE è presente anche il Suo profilo sanitario sintetico (Patient Summary), in cui i dati sono inseriti e aggiornati dal Suo medico di medicina generale/pediatra che ha la finalità di favorire un rapido inquadramento del Suo stato di salute al personale sanitario che La prenderà in cura.

Attraverso il FSE è possibile consultare anche le informazioni relative ai farmaci a Lei prescritti ed erogati nella sezione denominata dossier farmaceutico.

Lei potrà inoltre inserire ulteriori informazioni e documenti sanitari, che ritiene rilevanti, in una specifica sezione (c.d. Taccuino) ed eventualmente renderla visibile agli esercenti le professioni sanitarie che La assistono. In tale sezione, Lei potrà inserire in particolare anche gli eventuali documenti sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate al di fuori del SSN prima del 18 maggio 2020. Infatti, solo a partire da tale data, anche i dati e documenti relativi a prestazioni erogate al di fuori del SSN sono accessibili attraverso il Suo FSE.

La base giuridica del trattamento

Sulla base della normativa vigente, a partire dal 19 maggio 2020, il FSE si alimenterà automaticamente con i dati delle prestazioni a Lei erogate, ma sarà consultabile solo da Lei. Affinché sia consultabile anche da parte del personale sanitario che La prende in cura sarà necessario che Lei esprima uno specifico consenso (consenso alla consultazione).

Il Consenso alla consultazione del FSE

Il Suo consenso è richiesto per permettere la consultazione dei Suoi dati e documenti sanitari attraverso il FSE da parte dei soggetti e degli esercenti le professioni sanitarie, tenuti al segreto professionale o comunque all’obbligo di segretezza, che La prenderanno in cura, sia nell’ambito del SSN e dei servizi sociosanitari regionali, sia al di fuori degli stessi.

Il mancato consenso alla consultazione del FSE non comporta conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma non permette in via ordinaria ai professionisti sanitari che La prendono in cura di consultare il Suo FSE e quindi di acquisire informazioni utili per una cura più sicura e appropriata. In tal caso, infatti, i documenti contenuti nel FSE sono visibili soltanto da Lei.

Lei può esprimere il Suo consenso alla consultazione online, direttamente accedendo al Suo FSE nelle modalità descritte in questa pagina web dedicata:

lettera – PEC -Direzione generale

https://sesamo.sanita.fvg.it/sesamo/#/apriti_sesamo. In particolare, una volta eseguito l’accesso al FSE, la gestione dei consensi è visualizzata nella pagina a cui si accede premendo il link del menù “Fascicolo Sanitario->Gestione consenso”.

Lei, in completa autonomia, potrà revocare il consenso alla consultazione selezionando “no” nella sezione B “CONSENSO ALLA CONSULTAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI DI NATURA CLINICA CONTENUTI NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DEL SSN” e confermando la scelta attraverso il tasto “Conferma le modifiche” presente in basso a destra.

La revoca del consenso determina la disabilitazione della consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE da parte dei soggetti precedentemente autorizzati, senza conseguenze in ordine all’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi sociosanitari regionali. Si rammenta tuttavia che laddove la normativa preveda un obbligo vaccinale non è possibile escludere eventuali correlate modalità di controllo in capo alle autorità competenti per la verifica del rispetto di obblighi imposti direttamente dalla legge.

Il riscontro alle Sue richieste di limitazione e/o di opposizione al trattamento.

In forza delle modifiche apportate dal d.l. Rilancio alla disciplina sul FSE, essendo l’alimentazione del Fascicolo (a partire dal 19 maggio 2020) prevista per legge, non è esercitabile nei confronti di tali trattamenti il diritto alla cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), previsto dall’art. 17 del Regolamento (art. 17, par 3, lett. a)).

Non si ritiene inoltre siano esercitabili nei confronti dei trattamenti effettuati attraverso il FSE:

  •  il diritto alla portabilità dei dati (art. 20), in quanto il trattamento non è effettuato con mezzi automatizzati, non si fonda su dati da Lei forniti e solo parzialmente sul consenso dell’interessato (cfr. Considerando n. 68);
  • il diritto di opposizione (art. 21- Considerando 69), in ragione della base giuridica del trattamento.

Resta ovviamente fermo il diritto di oscuramento dei dati e dei documenti previsto dalla disciplina sul FSE (art. 8, Dpcm n. 178/2015).

Per ulteriori informazioni, visiti la pagina dedicata al FSE (https://www.fascicolosanitario.gov.it/) dal Ministero nonché quella pubblicata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (https://sesamo.sanita.fvg.it/sesamo/#/apriti_sesamo).

Si porgono cordiali saluti.

Il DIRETTORE GENERALE

dott. Franco Milan

(firmato digitalmente)

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